Obblighi assicurativi per i Volontari del Terzo Settore
Il mondo del volontariato negli ultimi anni è stato oggetto di importanti novità con la Riforma del Terzo Settore, che ha introdotto nuovi obblighi e normative per le Organizzazioni di Volontariato, per le Associazioni di Promozione Sociale e per tutti gli enti che impiegano volontari nello svolgimento delle loro attività.
Secondo il recente censimento delle istituzioni non profit svolto da ISTAT, sono quattro milioni e mezzo le persone in Italia che prestano il proprio lavoro a favore del benessere altrui. Una cifra rilevante, che indica quanto sia preziosa la macchina del volontariato nel nostro paese.
L'articolo 17 del D.lgs. 117/17 ha ridefinito la figura del volontario come "persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune è in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".
Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono del contributo dei volontari, così come definiti dall'articolo 17, devono rispettare due obblighi introdotti dalla Riforma: dotare i propri volontari di un'adeguata assicurazione, come già era previsto per tutte le ODV e le Organizzazioni di Volontariato; e di tenere un Registro dei Volontari.
Prima della Riforma del Terzo Settore, le uniche tipologie di enti obbligati ad assicurare i volontari erano le ODV e le APS. Dopo la riforma invece, l'obbligo di assicurazione riguarda qualsiasi tipologia di ente e qualsiasi attività svolta dai volontari. Si tratta di un obbligo che tutela sia l'ente, che i volontari impiegati nello svolgimento dell'attività.
Registro Volontari ed Assicurazione Volontari Terzo Settore
Il Registro dei Volontari è un documento obbligatorio e da tenere sempre aggiornato, sul quale sono riportati i dati di tutte le persone che prestano attività di volontariato presso l'ente in modo non occasionale, ovvero con natura continuativa nel tempo, consentendo di conoscere in qualsiasi momento chi sono i volontari dell’organizzazione. L'obbligatorietà di inserimento nel Registro è prevista solo per i volontari non occasionali.
Secondo la normativa, solo i volontari che compaiono nel registro sono infatti assicurati dall’ente e la compagnia assicuratrice.
Quindi la tenuta del registro dei volontari diventa fondamentale per adempiere all’obbligo di assicurazione previsto.
Nonostante non sia obbligatorio inserire i volontari occasionali nel Registro, occorre sottolineare che l'obbligo di assicurazione permane anche per i volontari occasionali, i cui dati devono comunque essere raccolti e conservati per essere messi a disposizione della compagnia assicuratrice.
Per questo motivo, è facoltà dell'ente istituire un'apposita sezione separata all'interno del proprio Registro dei Volontari anche per i volontari occasionali.
Per quanto riguarda l'assicurazione dei volontari, è importante ricordare che non ci sono specifiche indicazioni legislative circa le somme assicurate e i massimali di garanzia necessari a fornire idonee tutele. Tuttavia, il Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2021 ha stabilito l'obbligatorietà di coprire i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, oltre che per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa. L'assicurazione è da garantire sia ai volontari occasionali sia ai volontari strutturali.
Per quanto riguarda il Registro dei Volontari invece, prima di essere posto in uso deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato. Inoltre è possibile tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte.
Le Domande più frequenti sul Registro Volontari e sull'Assicurazione per Volontari Occasionali
1. Quando un volontario si considera volontario occasionale?
La valutazione dell’occasionalità o meno dell’attività di volontariato è lasciata al singolo ente. In generale può considerarsi volontario occasionale colui che presta il proprio servizio all’interno dell’ente in maniera estemporanea e non continuativa, per un lasso di tempo ben definito. (es. Volontario per evento di Natale della durata di due giorni)
2.Quale forma deve avere il Registro Volontari?
Il decreto del 6 ottobre 2021 stabilisce che è possibile servirsi di strumenti elettronici e/o telematici per la tenuta dei registri purché ne sia garantita l’inalterabilità delle scritture.
3.Il Registro volontari può essere un Foglio Excel?
Non è sufficiente un foglio excel come Registro dei Volontari. Deve trattarsi necessariamente di un file che garantisca l’inalterabilità del registro e che sia numerato in maniera progressiva.
4.Da chi deve essere vidimato il Registro Volontari?
Se cartaceo, la vidimazione del Registro dei volontari deve essere effettuata da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato alla vidimazione, di norma un segretario comunale.
5.Da chi deve essere vidimato il Registro Volontari in formato elettronico?
Così come il cartaceo, anche il Registro elettronico deve rispettare i requisiti di inalterabilità e data certa richiesti dalla normativa, grazie all’utilizzo della firma digitale, della marca temporale e dell’inalterabilità dei campi obbligatori che il supporto elettronico deve garantire. Dal nostro Registro Elettronico dei Volontari è possibile effettuare il download del registro in formato pdf, vidimato e con marca temporale.
6.Il Registro ha delle colonne predefinite?
Sì, deve essere identificato in modo univoco il volontario e deve esserci il riferimento sia alla data di inizio che alla data di fine dell’attività.
7.Per i volontari occasionali si utilizza lo stesso Registro dei volontari abituali?
Si può usare lo stesso registro, creando una sezione apposita o riportando la loro qualifica di volontario occasionale. Oppure li si può iscrivere in un altro registro che denominerete "Registro volontari occasionali". All’interno del nostro Registro Elettronico dei Volontari troverete sezioni differenti per occasionali, strutturali ed utenti.
8.Quali volontari vanno assicurati?
Tutti i volontari vanno assicurati, sia quelli abituali che quelli occasionali. È possibile stipulare polizze differenti per le due tipologie di volontari.
9.Qual è il legame tra il registro e l'assicurazione per i volontari del terzo settore?
Il Registro dei Volontari è necessario anche per la compagnia assicurativa, che verificherà la presenza del nominativo nel Registro di colui che ha subito il danno o lo ha causato in caso di responsabilità civile verso terzi.
10.L’assicurazione per i volontari deve essere nominale?
L’articolo 2 del D.M. 6 ottobre 2021 afferma che “Le polizze assicurative […] sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore”. Pertanto i riferimenti dei soggetti assicurati (volontari) sono rinvenibili nel Registro o, per i soli occasionali, in altro modo da concordare con la compagnia assicurativa.
11.Quali informazioni deve contenere il Registro dei Volontari?
Per ciascun volontario, il registro deve contenere: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, data di inizio attività di volontariato, data di fine dell'attività di volontariato.
ASSICURAZIONE VOLONTARI TERZO SETTORE di SISCOS Servizi
L' Assicurazione Volontari Terzo Settore di SISCOS comprende la copertura per malattia, infortuni, responsabilità civile per tutti i volontari in Italia, sia per i volontari strutturali che per i volontari occasionali, oltre all'estensione per tutela legale e responsabilità patrimoniale degli amministratori.
La polizza assicura gli aderenti che prestano attività di volontariato per gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Inoltre, con l'Assicurazione del Volontariato di SISCOS è incluso il Registro Volontari Elettronico senza costi aggiuntivi.
Se foste interessati ad assicurare i vostri volontari, occasioni o strutturali, vi invitiamo a compilare il seguente modulo per richiedere a SISCOS un preventivo.
E CON L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI HAI ANCHE IL REGISTRO VOLONTARI ELETTRONICO
Sottoscrivendo con noi l’Assicurazione del Volontariato, avrete accesso senza costi aggiuntivi anche al nostro Registro Volontari Elettronico.
Il nostro Registro Volontari Elettronico è conforme alla normativa e permette agli enti di assolvere gli obblighi introdotti dalla Riforma per tutti gli Enti del Terzo Settore, consentendo una gestione più semplice dei vostri volontari. Attraverso il nostro registro avrete sempre con voi i documenti relativi alle vostre polizze del volontariato ed avrete la possibilità di creare una sezione del registro per ciascuna tipologia di volontari: strutturali, occasionali ed utenti.
Potrete scaricare il vostro registro volontari in qualsiasi momento, in formato Pdf o Excel, e quante volte vorrete. Vi verrà garantita l’inalterabilità del registro e la numerazione progressiva dei volontari.